• Mozione: Richiesta Regione modifica legge supermercati inferiore 1500 mq
  • Mozione: Richiesta Regione modifica legge supermercati inferiore 1500 mq
  • Mozione: Richiesta Regione modifica legge supermercati inferiore 1500 mq

Mozione: Richiesta Regione modifica legge supermercati inferiore 1500 mq

MOZIONE

 

Modifica legge regionale 50/2012 Capo II, art. 21 – Requisiti Urbanistici ed edilizi per la

costruzione di medie strutture di vendita non superiori ai 1500 metri quadrati

Nereo Tiso e Gruppo Consigliare PD – Padova –

 

download-2Il Consiglio Comunale:

 

Premesso:

 

– la direttiva Europea 123 del 2006 cosiddetta “Bolkenstein” ha liberalizzato il commercio al

fine che si evitino restrizioni alla libera iniziativa imprenditoriale. La stessa è stata recepita

nel 2010 dal Governo italiano;

– la Regione Veneto con la L.R. 50/2012 ha adeguato la sua normativa sul libero commercio

alla direttiva Bolkenstein recepita dal Governo. Tra le varie previsioni relative

all’insediamento di nuove strutture di vendita all’art. 21 comma 1 prevede che “Le medie

strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere

insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello

strumento urbanistico comunale.”

– i vari “Piano Casa” della Regione Veneto hanno garantito e tutt’oggi garantiscono importanti possibilità di ampliamento e trasformazione di natura edilizia;

– il DPR 160/2010 ha previsto l’omologazione delle varie destinazioni d’uso quali artigianali, produttive e commerciali in un’unica tipologia semplificando così la trasformazione in strutture commerciali di tutte le strutture aventi le altre destinazioni citate[1];

– in virtù di queste disposizioni sono aumentate in modo considerevole le aree ove è

potenzialmente insediabile una struttura di vendita con superficie inferiore ai 1500 metri

quadrati senza necessità di autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;

– che la stessa legge regionale prevede che nei centri storici si possano aprire strutture di

vendita anche sopra i 2500 metri quadrati senza vincolo alcuno;

– il Consiglio Comunale è di fatto escluso dalla possibilità di esercitare il proprio potere

pianificatorio sull’insediamento di tali strutture di vendita.

 

Considerato che:

 

– il Parlamento Europeo e il Consiglio, con decisione 1386/2013, ritiene fondamentale la

salvaguardia del territorio e la sostenibilità delle città;

– molti progetti di rigenerazione urbana, così come previsto dalla normativa regionale,

puntano alla costruzione di supermercati di medie dimensioni sparsi nelle città spesso a

breve distanza l’uno dall’altro con sovradimensionamento rispetto alle reali esigenze della

popolazione;

– l’aumento sconsiderato del numero dei supermercati con vendita alimentari aperti generalmente da importanti catene di distribuzione alimentare sta creando difficoltà al piccolo commercio di vicinato;

– gli esercizi di vicinato costituiscono un presidio per la vivibilità urbana ed hanno

rappresentato un sostegno fondamentale soprattutto per le persone anziane nel periodo di

chiusura totale delle attività per l’emergenza epidemiologica con un servizio essenziale

anche a domicilio;

– la normativa vigente sulla libera concorrenza prevede un divieto di programmazione di

natura economica degli insediamenti che possono comunque essere soggetti a restrizioni di

fronte alla necessaria tutela di motivi imperativi di interesse generale tra i quali: l’ordine

pubblico, la sicurezza pubblica, la tutela dei lavoratori e dei consumatori, la tutela

dell’ambiente, e altro.

 

Ritenuto che il Consiglio Comunale:

– rappresenti una garanzia per la tutela del proprio territorio al fine di salvaguardare le finalità indicate dalla stessa legge regionale (di cui agli artt. 4 e 7 sopra citati)” e che quindi possa valutare l’impatto dei diversi progetti di nuovi insediamenti che di volta in volta si presentano, siano

essi commerciali o meno;

–  in qualità di “garante” è chiamato anche ad applicare i principi generali di “ragionevolezza e proporzionalità”;

 – sappia valutare con cognizione di causa il consumo di suolo in base alle normative vigenti, il valore della rigenerazione urbana per la città e, soprattutto, la sostenibilità di nuovi

insediamenti commerciali nell’eco-sistema urbano;

  • Possa, in alcuni casi di pianificazione urbanistica, intervenire per rispondere a richieste su situazioni territoriali complesse come previsto dalle norme vigenti;

 

 

impegna il Sindaco e la Giunta

 

– a farsi carico in sede regionale delle istanze di questo Consiglio che rappresenta la città

intera, al fine di modificare la legge regionale che dà libero accesso alla costruzione strutture di vendita con superficie sotto i 1500 metri quadrati così come descritto in premessa;

– di proporre la modifica della legge Regionale n. 50 del 2012 così come indicata in premessa

per evitare che il Consiglio Comunale venga esautorato dal suo potere pianificatorio sullo

sviluppo del territorio, sul consumo di suolo, sulla verifica della sostenibilità urbana di nuovi

insediamenti, sulla costruzione di nuove strutture di vendita e il loro impatto sul traffico e la

vivibilità dei cittadini;

– di farsi portavoce presso l’ANCI Veneto, perché la stessa associazione possa porre il

problema della modifica della LR 50/2012 alla Giunta Regionale facendosi portavoce dei

Comuni del Veneto.

– che nel prossimo Piano degli Interventi si inseriscano degli approfondimenti a riguardo la costruzione di medie strutture di vendita per quanto riguarda i piani ambientale, infrastrutturale e storico;

 

– di richiedere l’introduzione, nelle NTA del PI di prossima elaborazione, di standard che prevedano, per le nuove costruzioni le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati con vendita alimenti e con consumo di suolo, la dotazione obbligatoria di:

aree verdi alberate di superficie non inferiore a quella di vendita,

parcheggi a servizio realizzati solamente nell’area delimitata dal sedime dello stesso edificio, alla quota del terreno o in piano seminterrato,

coperture degli edifici realizzate secondo le indicazioni dell’Art. 38.3.a del R.E. ( tetti verdi)

– escludere, in caso di dismissione dell’attività commerciale, variazioni di destinazione d’uso residenziale,

 

 

Nereo Tiso, Gianni Berno, Tarzia,  Anna Barzon, Roberto Bettella, Margherita Colonnello, Giovanni Gabelli e altri

[1]Il DPR 160 del 7 settembre 2010 all’art. 1. i) riunisce sotto la dizione di Attività produttive” le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, …. al solo scopo di indicare l’ambito di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

QR Code Business Card